STUDIO ANSALDI S.R.L.
ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE
CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Spett.le Azienda
ALBA, lì 8 settembre 2023
OGGETTO: Prestazioni occasionali nei settori dei congressi, fiere, eventi, stabilimenti e parchi
divertimento.
Spettabile Azienda,
la legge di bilancio 2023 aveva elevato per tutti gli utilizzatori del libretto famiglia e del contratto di prestazione occasionale l’importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori che, dal 1° gennaio 2023, è pari a 10.000 euro e ampliato la platea di utilizzatori del contratto di prestazione occasionale, consentendone il ricorso agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (anziché 5).
Il decreto lavoro ha poi introdotto novità per le prestazioni di lavoro occasionale modificando, per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, i limiti economici di utilizzo (15.000 euro, anziché 10.000) e i livelli occupazionali (25, anziché 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato) oltre i quali non è possibile accedere al contratto di prestazione occasionale.
L’Inps aveva fornito le indicazioni sulle modifiche normative recate dalla legge di bilancio 2023 con la circolare n. 6/2023 e ora, con la circolare n. 75/2023, illustra le novità per i settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti e dei parchi divertimento.
Il decreto lavoro ha anche previsto la possibilità di acquistare il libretto famiglia anche presso le rivendite di generi di monopolio e che, a richiesta del prestatore, il c.d. pagamento immediato possa essere effettuato anche presso le suddette rivendite, ma sul merito l’Inps si è riservato di fornire, con successiva comunicazione, le relative indicazioni operative.
Profili soggettivi
Gli utilizzatori in oggetto, che abbiano alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori a tempo indeterminato (per le modalità di computo della media occupazionale vale quanto specificato al § 6.2 della circolare Inps n. 107/2017 e al § 3 del messaggio n. 2887/2017), ammessi al nuovo regime sono esclusivamente quelli che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 di seguito indicati:
- 82.30.00: Organizzazione di convegni e fiere;
- 96.04.20: Stabilimenti termali;
- 93.21.01: Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
- 96.09.05: Organizzazione di feste e cerimonie.
Il settore di attività deve risultare dalle informazioni presenti presso il Registro delle imprese. Il codice 93.21.01 deriva, in seguito all’aggiornamento Istat del 2022, dal codice 93.21.00 “Parchi di divertimento e parchi tematici”, perciò gli utilizzatori operanti in tale settore devono aggiornare presso il Registro delle imprese il codice dell’attività, se non già corretto e verificare che nel sito Inps risulti quello corretto.
Si ricorda che, in ogni caso, è vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Limite economico
Gli utilizzatori in oggetto, a decorrere dall’anno civile 2023 (1° gennaio – 31 dicembre), possono utilizzare il contratto di prestazione occasionale ed erogare compensi fino a 15.000 euro nei confronti della totalità dei prestatori, ricordando che, ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- persone disoccupate;
- percettori di prestazioni integrative del salario ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Restando invariati gli altri limiti economici, per gli utilizzatori in commento i limiti economici sono pertanto i seguenti:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 15.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Profili sanzionatori
Con specifico riferimento agli utilizzatori operanti nei settori in trattazione, per cui sussiste il divieto di utilizzo nel caso abbiano alle proprie dipendenze più di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, nonché il divieto di utilizzo nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, l’Inps rinvia al § 9 della circolare n. 107/2017 e al § 8 della circolare n. 103/2018.
Profili operativi
E’ prevista l’implementazione dal 9 agosto 2023 del servizio Inps “Contratto di prestazione occasionale” con la nuova classificazione “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”, selezionabile da chi svolga quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 prima indicati, nel rispetto delle istruzioni generali dettate con le circolari n. 107/2017 e n. 103/2018.
Nel caso in cui l’utilizzatore che opera in detti settori sia già registrato nel servizio “Contratto di prestazione occasionale”, l’aggiornamento di classificazione avverrà in automatico al momento del primo accesso. Qualora l’utilizzatore abbia già utilizzato il contratto di prestazione occasionale, le somme erogate a titolo di compenso in altra sezione della procedura concorreranno al raggiungimento del nuovo limite di 15.000 euro nell’anno civile.
Per tali ragioni:
- l’utilizzatore classificato quale “altro utilizzatore” che abbia erogato nel 2023, ad esempio, nei confronti della totalità dei prestatori 7.000 euro (rispetto al limite massimo di 10.000 euro), in seguito alla classificazione nella sezione “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento” potrà utilizzare ulteriori 8.000 euro, nel rispetto del limite massimo di 15.000 euro;
- nel caso risulti che la classificazione nella sezione delle “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento” non sia più conforme ai codici Ateco2007 indicati in precedenza, l’utilizzatore non avrà più accesso alla predetta sezione, ma dovrà riclassificarsi in altra sezione in relazione all’attività economica svolta e, qualora sia stato già raggiunto il limite massimo di 10.000 euro erogabili, quale compenso complessivo nei confronti della totalità dei prestatori, non sarà possibile l’inserimento di ulteriori prestazioni di lavoro occasionale per il medesimo anno civile.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Con i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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